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Domande Pensioni Anticipate Precoci 2019: si avvicina la scadenza

lentepubblica.it • 21 Febbraio 2019

domande-pensioni-anticipate-precoci-2019Domande Pensioni Anticipate Precoci 2019: si avvicina la scadenza per la presentazione delle istanze di verifica delle condizioni per il conseguimento della pensione anticipata con il requisito contributivo ridotto.


Imminente la prima finestra utile per produrre l’istanza di verifica del possesso dei requisiti per andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. L’appuntamento riguarda i lavoratori precoci – cioè coloro che possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età – che si trovano nei profili di tutela previsti dall’articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 (disoccupati, caregivers, invalidi, addetti alle mansioni gravose o alle mansioni usuranti) e che maturano nel corso del 2019 il requisito contributivo di 41 anni ovvero 2132 settimane contributive.

Il DL 4/2019 ha infatti cancellato retroattivamente dal 1° gennaio 2019 l’adeguamento della speranza di vita di cinque mesi scattato ad inizio anno. Per cui anche nel 2019 resta ferma la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi anzichè 41 anni e 5 mesi. L’unica modifica del DL 4/2019 riguarda l’introduzione di una finestra mobile trimestrale in forza della quale la pensione verrà corrisposta dopo tre mesi dalla maturazione dei 41 anni di contributi. Ciò vale anche per chi ha perfezionato il requisito tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 gennaio 2019 data di entrata in vigore del DL 4/2019.

Le platee dei beneficiari sono praticamente le stesse dello scorso anno dopo l’ampliamento delle maglie offerto dalla legge 205/2017. La legge da ultimo richiamata ha inserito ulteriori quattro professioni all’interno delle mansioni gravose (come delineate nel decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018) e corretto alcune restrizioni. In particolare il periodo di ricerca dell’attività gravosa è stato allungato, in alternativa al requisito di almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa, a sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, ed è stata abrogata la previsione di una tariffa inail non inferiore al 17 per mille.

La doppia Scadenza

Il DL 4/2019 non ha mutato la prassi amministrativa che vede una doppia scadenza: la produzione di una domanda di verifica (entro il 1° marzo per l’appunto) e poi la domanda volta ad ottenere la prestazione. La prima domanda serve per dimostrare di trovarsi in uno dei profili di tutela individuati dalla legge: cioè trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento (per i precoci non è stata prevista l’estensione parziale per i contratti a tempo determinato); assistere da almeno sei mesi un familiare convivente con handicap grave; invalidità civile almeno al 74%; svolgere un’attività gravosa o usurante. L’Inps a quel punto verificherà se ci sono le condizioni oggettive per la concessione del beneficio (cioè la possibilità di pensionarsi a prescindere dall’età anagrafica con 41 anni di contributi) inclusa la disponibilità dei fondi e comunicherà al lavoratore (entro il 30 giugno 2019) la prima decorrenza della prestazione.

L’accettazione delle istanze è riconosciuta, infatti, solo nell’ambito di specifici vincoli di bilancio annuali a seguito di una procedura di monitoraggio. Pertanto se i fondi risultassero insufficienti l’interessato, se in possesso dei requisiti, avrà diritto al beneficio ma subirà il posticipo della decorrenza della prestazione.

La maturazione dei requisiti

Si rammenta che i requisiti oggettivi per il conseguimento delle prestazioni devono sussistere al momento dell’istanza di verifica (in particolare lo stato di disoccupazione per licenziamento, invalidità non inferiore al 74%, assistenza al disabile, svolgimento di mansioni gravose o usuranti); tuttavia il requisito contributivo di 41 anni può essere maturato successivamente, entro l’anno di riferimento. Anche il decorso dei tre mesi dalla fine del sussidio di disoccupazione (per i disoccupati) e della condizione di aver svolto l’attività gravosa o usurante per un determinato periodo temporale può essere acclarato in via prospettica entro la fine dell’anno e può, quindi, non essere integrato al momento della presentazione dell’istanza di verifica. Con riferimento ai lavoratori disoccupati l’Inps ha, invece, ribadito che l’interessato deve aver integralmente fruito dell’ammortizzatore sociale (es. naspi) alla data in cui presenta la domanda di verifica. Ad esempio un disoccupato in possesso di 41 anni di contributi che termina l’indennità naspi il 15 Aprile 2019 non potrà produrre l’istanza di verifica entro il 1° marzo ma dovrà attendere almeno il 15 aprile.

Il termine del 1° marzo non è, infatti, perentorio. E’ possibile produrre le domande di verifica dal 2 marzo al 30 novembre 2019 ma in tal caso l’istanza sarà accettata solo a fronte delle risorse avanzate in esito al monitoraggio condotto con riferimento alle istanze prodotte entro il 1° marzo 2019. Potenzialmente, quindi, chi produce le domande nella seconda finestra annuale ha più probabilità di vedersi posticipata la decorrenza della pensione ove le risorse risultino insufficienti.

La domanda di accesso

Dopo la domanda di verifica o contestualmente alla stessa (se sono già maturati tutti i requisiti richiesti dalla legge al momento della presentazione della domanda di verifica), l’interessato dovrà produrre anche la domanda di accesso alla pensione con 41 anni di contributi, previa cessazione dell’attività lavorativa. Teoricamente il lavoratore potrà così andare in pensione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Ove la prima decorrenza utile sia anteriore alla data di ricezione della comunicazione il soggetto avrà garanzia della retroattività del trattamento dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Valerio Damiani
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